di Martina Gualtieri
L’Intelligenza Artificiale sta conoscendo un utilizzo crescente in moltissimi settori quali quello dell’energia, dell’istruzione, dei servizi finanziari, fino all’importante utilizzo in campo sanitario per la diagnosi di patologie o per il trattamento di malattie croniche[1]. Come una vera e propria rivoluzione intrinsecamente umana, queste tecnologie stanno cambiando il nostro mondo ed il modo in cui andremo a regolarle cambierà la nostra impostazione di vita.
Non stupisce quindi l’esistenza di un acceso dibattito internazionale sulle loro modalità di regolamentazione. La regolamentazione ci permetterà infatti di avere un forma di controllo sull’evoluzione di questa enorme quanto affascinante incognita chiamata tecnologia. Non mancano interventi di chi sostiene che sia impossibile accompagnare un fenomeno di questa portata, ma è nella natura dell’uomo provare, interrogarsi, fare previsioni e mettersi “al sicuro” dal futuro. Come affermato dalla Commissione Europea, la riflessione sulla nuova tecnologia ed il modo in cui andremo in cui regolarla non è più rimandabile[2]. Ci sono infatti degli aspetti che necessitano fin da subito un intervento normativo perché in gioco ci sono diritti fondamentali presenti non solo nella nostra Costituzione, ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[3].

Tra i diritti fondamentali che dovranno essere assicurati, molto discusso è ad oggi il diritto relativo alla necessità che le nuove tecnologie siano rese accessibili a chiunque. L’accesso a Internet permette di poter partecipare alla vita pubblica, di poter informarsi ed informare, di poter votare online e dialogare con la Pubblica Amministrazione; esso permette insomma di poter esercitare tutta una serie di diritti e libertà presenti nella nostra Costituzione e per questo è di fondamentale importanza evitare la creazione di una discriminazione tra chi può accedere a tale mondo e chi invece non ne ha la possibilità[4]. Difatti, nel caso in cui una persona non avesse la disponibilità economica di procurarsi la strumentazione idonea per entrare in rete oppure non riuscisse a fare proprie le competenze necessarie all’utilizzo stesso della tecnologia (pensiamo ad esempio a molti anziani), evidentemente si troverebbe ad essere discriminata nell’esercizio di tutta una serie di diritti, discriminazione che si tradurrebbe in un divario enorme all’interno della popolazione: solo una parte di essa infatti sarebbe in grado di esercitare le libertà connesse alle nuove tecnologie[5]. Se ad esempio fosse consentito il voto online, soltanto alcuni cittadini potrebbero esprimere la loro opinione.
Quali sono quindi le proposte di regolamentazione di queste nuove tecnologie?
Le proposte attualmente presenti in Europa sono facilmente individuabili nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017 e consistono, in primis, nella possibilità di estendere alle Intelligenze Artificiali la normativa già esistente, accompagnandola con opportuni e mirati interventi di adeguamento al settore in questione[6]. Un esempio tra tutti: potrebbe essere estesa la direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso[1] [7]. Tale normativa, già vigente in Europa, potrebbe infatti regolare il Sistema di Intelligenza Artificiale in questione se ed in quanto considerato “prodotto”. Per fare ciò sarebbe però opportuno a priori che si chiarissero nozioni complesse come difetto, prodotto, robot, così da capire come ed in che termini estendere la direttiva al settore tecnologico. Tali nozioni ancora ad oggi pongono numerosi interrogativi e discussioni non risolte a livello sia giurisprudenziale sia dottrinale.
Un’altra soluzione prospettata riguarda la creazione di un sistema assicurativo ad hoc che possa andare a coprire e accompagnare l’intero sviluppo tecnologico, una sorta di lex generalis per le nuove tecnologie[8]. Essa consisterebbe in una legge universale valida solo per tutto il settore tecnologico: ad oggi vi sono solo proposte teoriche al riguardo.
Una terza soluzione presentata a livello europeo è quella della creazione di una “personalità elettronica”, cioè di un vero e proprio nuovo soggetto di diritto nel sistema normativo. Questa soluzione è però ancora molto vaga e non è ben chiara l’efficacia che potrebbe concretamente avere nel disciplinare il fenomeno.
Le soluzioni seppur diverse tra di loro presentano un elemento comune: la necessità che queste siano il frutto di analisi molto accurate e specifiche (e, necessariamente, anche lente). Per questo è importante che siano incentivati appositi studi svolti settore per settore[9]. Essi dovranno opportunamente essere avviati per evitare che la risposta a tali interrogativi arrivi “troppo tardi” e che gli interventi siano in definitiva un mero tentativo di riparare – e non di prevenire – situazioni problematiche in cui potrebbero verificarsi danni enormi e incertezze esasperanti.
Ad oggi quindi non vi è una soluzione preferibile rispetto alle altre, ma quel che possiamo fare in questa fase iniziale è delineare gli elementi imprescindibili per la normativa che verrà. Un intervento normativo oculato dovrà innanzitutto tenere in considerazione la necessità di non soffocare lo sviluppo tecnologico e di essere flessibile abbastanza da non dover esser rivisto in continuazione col rischio o di rallentare il progresso o di non risultare mai idoneo alla velocità della tecnologia. In secondo luogo l’intervento del legislatore dovrà tenere in considerazione i diritti fondamentali proclamati nelle varie carte costituzionali e dalla giurisprudenza nazionale ed Europea. Basti pensare agli aspetti relativi alla sicurezza, alla privacy, alle tematiche bioetiche. Relativamente a questo ultimo aspetto il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2007 ritiene che si renda necessario un quadro etico-giuridico di orientamento sia in fase di produzione o programmazione, sia in fase di uso del Sistema di Intelligenza Artificiale in questione.
Insomma, la soluzione normativa da adottare dovrà assicurare un giusto bilanciamento tra progresso tecnologico e rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
di Martina Gualtieri
[1] N. Musacchio, G. Guaita, A. Ozzello, M.A. Pellegrini, P. Ponzani, R. Zilich, A. De Micheli, Intelligenza Artificiale e Big Data in ambito medico: prospettive, opportunità, criticità, “The Journal of AMD”, 2018, vol. 21-3, pp. 4-5
[2] Comunicazione della Commissione Europea “L’intelligenza artificiale in Europa”, Bruxelles, 25.4.2018 COM(2018), p. 1.
[3] La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, raccoglie e fissa, in un testo organico, una serie di diritti civili, politici, economici e sociali, riconosciuti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri.
[4] Sono numerose le sentenze europee in cui i giudici hanno riconosciuto che, alla luce della crescente importanza dell’uso delle nuove tecnologie per la partecipazione alla vita democratica, all’espressione di idee ed opinioni, il diritto di accedere alla rete costituisce una libertà fondamentale dell’individuo che lo Stato deve assicurare. Tali sviluppi giurisprudenziali sono contenuti in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” n. 3, 2009, 524 ss. (con nota di G. Votano, Internet fra diritto d’autore e libertà di comunicazione: il modello francese, 533 ss.).
[5] Difatti si parla da tempo, a livello europeo, di “AI responsabile”. La Commissione a tal proposito porta avanti l’area di lavoro “Responsible Research and Innovation”. Per approfondimenti, vi è l’apposito sito dedicato alla RRI https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation, 15 dicembre 2018.
[6] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT.
[7] Direttiva n. 85/374/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, altrimenti noto come il Codice del Consumo ( artt 114-127 del Titolo II, Parte IV).
[8] U. Pagallo, Intelligenza artificiale e diritto. Linee guida per un oculato intervento normativo, “Sistemi Intelligenti”, vol. XXIX, 3, 2017, p. 624.
[9] Non a caso in Giappone si è create la zona“Tokku”, Special Zone for Robotics Empirical Testing and Development: nel 2002 il governo giapponese ha emanato una apposita legge che prevede una regolamentazione specifica in determinate aree volta a far sì che in tali determinate zone si possano sperimentare e utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale. In particolare, sono favorite le sperimentazioni volte a testarle sulle strade pubbliche.
No related posts.