La riforma del MES (2018-2021)

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Michele Corio

Michele Corio

Il Consiglio europeo nel dicembre 2018 ha avviato un progetto di riforma del MES per accrescerne le funzioni e conferirgli un ruolo di maggior rilievo per realizzare una maggiore convergenza economica tra gli Stati membri, per aumentare la loro competitività. Con la riforma, il MES acquisisce anche un ruolo fondamentale nel quadro dell’unione bancaria europea. Il dibattito tra i governi dei paesi europei sulla riforma è durato anni, principalmente per il veto opposto dall’Italia dal dicembre 2019. Un accordo è stato infine trovato e il parlamento italiano ha dato il via libera alla riforma il 9 dicembre 2020.

Sulla riforma del Mes sono circolate molte notizie fuorvianti. Alcuni hanno detto che avrebbe permesso di ricapitalizzare le banche tedesche con i soldi degli altri paesi europei, oppure che avrebbe obbligato l’Italia e altri paesi a ristrutturare il proprio debito.  Nessuna di queste affermazioni è vera. Inoltre, questa riforma non modifica nulla per quanto riguarda il prestito MES per spese sanitarie durante la pandemia.

Borghi MES
Borghi e il MES: una storia di incomprensioni

In realtà la riforma del MES prevede:[1]

  • Un nuovo ruolo del MES come prestatore di ultima istanza (backstop)

     al fondo di risoluzione interbancaria (SRF) nel caso di crisi bancarie. Lo SRF è un fondo ancora in fase di costruzione, dovrebbe essere completato entro il 2024 e avere una dotazione di 55 miliardi di euro circa: l’1% dei depositi protetti degli enti creditizi dell’unione bancaria. Esso è finanziato direttamente dal settore bancario e interviene nella risoluzione di banche in dissesto, qualora restino creditori ancora da pagare, esaurite le altre opzioni (bail-in). (vedi l’articolo Unione Bancaria, Per Una Maggiore Solidità per saperne di più). Qualora in una crisi si decidesse di far intervenire lo SRF ed esso non avesse capitale a sufficienza, allora potrebbe prendere risorse in prestito dal MES. Il MES potrà prestare fino a 68 miliardi al fondo di risoluzione interbancaria e il prestito dovrà essere ripagato entro massimo 5 anni.   

L’intervento del fondo di risoluzione interbancaria e del MES sono volti ad evitare che le crisi bancarie acquisiscano dimensioni in grado di mettere a rischio l’intero sistema finanziario dell’Unione e sono uno strumento di gestione comune del rischio. Proteggono le economie dei paesi Europei da possibili crisi, non favoriscono uno Stato a scapito di un altro.

  • Modifiche ai ruoli di controllo delle istituzioni europee in caso di intervento del MES a supporto di uno Stato.

     La Commissione Europea si occuperà principalmente del monitoraggio della coerenza delle misure di politica economica messe in atto dallo Stato e delle valutazioni sulla sostenibilità del debito e sul quadro macroeconomico. Il MES, invece, monitorerà le potenzialità dei paesi membri di finanziarsi sul mercato e i potenziali rischi; oltre a valutare, durante il periodo di intervento il rischio che il paese assistito non sia in grado di ripagare i prestiti ricevuti. [2]

  • Semplificazione dei requisiti di accesso alle linee di credito precauzionali (PCCL). 

Uno Stato che richiede sostegno al MES tramite le linee precauzionali e rispetti i requisiti per la PCCL non dovrà più sottoscrivere il Memorandum of Understanding con Commissione UE e Consiglio Europeo. Sarà sufficiente una lettera d’intenti dello Stato, nella quale si manifesta l’impegno a mantenere le condizioni economiche che gli hanno permesso di accedere alla linea di credito senza condizionalità rafforzate durante il periodo di intervento del MES e in futuro.

  • Modifiche alle clausole di azione collettiva (CACS).

Le CACS sono delle clausole che permettono di approvare una decisione di ristrutturazione del debito, cioè una modifica delle condizioni iniziali del prestito (tassi d’interesse, scadenze, capitale da restituire) per alleggerire la posizione del debitore in difficoltà finanziarie e assicurarsi che il debito sia saldato almeno in parte, in accordo con una maggioranza qualificata dei creditori privati.

 

La riforma istituisce clausole di azione collettiva con approvazione a maggioranza unica, cioè clausole che consentono di prendere una decisione con un’unica deliberazione dei possessori dei titoli di debito per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa.

Questo non significa però che la riforma del MES impone la ristrutturazione del debito ai firmatari qualora dovessero richiedere assistenza finanziaria. La ristrutturazione del debito è un evento raro ed estremo, solitamente messo in atto da Paesi prossimi alla bancarotta. Stabilire di ristrutturare anche solo una parte del debito pubblico di un Paese avrebbe effetti drammatici su tutte le emissioni di debito pubblico dello Stato, facendone aumentare moltissimo la rischiosità, e dunque gli interessi richiesti dagli investitori (costo del debito), e facendo crollare il valore di mercato dei titoli. La BCE detiene una quota consistente del debito pubblico italiano, un’ampia quota è detenuta anche da banche, società di assicurazione e altre istituzioni finanziarie. Far svalutare drammaticamente questi titoli di Stato genererebbe una crisi per l’intera Unione Europea, esattamente l’opposto dell’obiettivo per cui il MES è stato istituito.[3] La modifica è stata introdotta per migliorare il processo decisionale in caso di ristrutturazione, riducendo l’incertezza su modalità e tempistiche. Nel caso in cui la ristrutturazione diventi inevitabile, l’assenza di una procedura chiara e definita può incrementarne ulteriormente i costi per tutte le parti coinvolte.

Michele Corio

[1] https://www.lavoce.info/archives/62313/fondo-salva-stati-cosa-ce-e-cosa-no-nella-riforma/

https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer

[2] http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132368.pdf

[3] https://www.bancaditalia.it/media/fact/2019/mes_riforma/index.html

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